L’ articolo 13 del D.Lgs. n. 472/97 e l’art. 10 della L. n. 157/2019 disciplinano la possibilità concessa al contribuente di ravvedersi in caso di versamento tardivo pagando, contestualmente al versamento dei Tributi dovuti al Comune di Siena , una sanzione in misura ridotta rispetto a quella base.
Ne consegue che, ogni modifica sulla sanzione prevista per l’omesso versamento alla prescritta scadenza di cui all’articolo 13 del D.Lgs 471/97, produce un automatico effetto anche sulla misura del ravvedimento operoso.
Le diverse situazioni contemplate dalla norma prevedono:
Calcolo della riduzione di sanzione dall’omissione o errore di pagamento: |
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Entro 30 giorni |
Un decimo del minimo |
Entro 90 giorni |
Un nono del minimo |
Entro un anno |
Un ottavo del minimo |
Entro 2 anni |
Un settimo del minimo |
Oltre 2 anni |
Un sesto del minimo |
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Al momento dell’emissione dell’atto di accertamento non è più possibile avvalersi di agevolazioni
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